Le somme dei fondi a disposizione - iscritte nell'annesso stato di previsione in rapporto ad autorizzazioni di spesa non ripartite disposte con la presente legge e con provvedimenti legislativi gia' emanati - saranno rispettivamente assegnate ai capitoli di parte straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi contrattuali. I prelevamenti di tali fondi e le assegnazioni su indicate verranno disposti con decreti del Ministro del tesoro.
Testo vigente dal 14 agosto 1950
