Il fondo indiviso, inscritto nell'annesso stato di previsione in dipendenza della legge 10 agosto 1950, n. 647, riguardante opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, sara', con decreti del Ministro del tesoro ripartito tra appositi capitoli di parte straordinaria in base ai programmi dei lavori da eseguire.

Testo vigente dal 31 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-31;1116~art7 · fonte del testo