Agli oneri dipendenti dall'applicazione della, legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera' per le opere manutentorie a carico degli stanzionamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.
Testo vigente dal 31 ottobre 1952
