Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, al carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario a pagamento immediato, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

Testo vigente dal 31 ottobre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-10-31;969~art8 · fonte del testo