E' stabilito per l'esercizio finanziario 1953-54 il limite di impegno di lire 750.000.000 per:
- 1)la concessione ai sensi dell'art. 16 (secondo e terzo punto) del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonche' dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409:
- a)di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti a proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati danneggiati da eventi bellici, per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;
- b)di contributi in sessanta semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a);
- c)di contributi costanti per trenta anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
- 2)la concessione ad enti vari ed a cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi degli articoli 56 e 57 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi;
- 3)la concessione ad Istituti di case popolari e a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
Testo vigente dal 31 ottobre 1953
