Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1953-54 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  • 1)sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 1.000.000.000;
  • 2)contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000.000;
  • 3)contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000.000;
  • 4)concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 1.800.000.000 di cui:
  • a)per la costruzione di opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589, lire 150.000.000, destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • b)per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;
  • c)per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, lire 50.000.000, destinate per lire 25.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • d)per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 589, lire 750.000.000, destinate per lire 375.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • e)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 620.000.000, destinate per lire 310.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • f)per opere ospedaliere di cui all'art. 7 della citata legge n. 589, lire 200.000.000;
  • 5)spese per l'attuazione di piani di ricostruzione di abitati danneggiati o distrutti da eventi bellici autorizzate dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, lire 60.000.000.

Testo vigente dal 31 ottobre 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-10-31;806~art5 · fonte del testo