[1]E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1954-55, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

[2]La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 luglio 1954

[4]EINAUDI

[5]SCELBA - GAVA - VANONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Testo vigente dal 14 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;629~art9 · fonte del testo