Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 2 gennaio 1952, n. 10, il Ministro del tesoro, con propri decreti, e su proposte del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti, ammontanti per l'esercizio finanziario 1954-55 a lire 8.000.000.000. Il fondo globale di lire 13.500.000.000 inscritto al capitolo n. 232 dell'annesso stato di previsione in attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e successivo provvedimento modificativo - concernenti provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1953 in Calabria - sara' ripartito, con decreti del Ministro per il tesoro, fra le voci di bilancio su cui dovranno gravare le spese per i programmi da realizzare.

Testo vigente dal 14 agosto 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;629~art8 · fonte del testo