Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui a decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, numero 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Testo vigente dal 31 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-23;1114~art8 · fonte su Normattiva