Per l'esercizio finanziario 1962-63 e' autorizzata la spesa di lire 16.515.000.000 di cui: lire 45.000.000 per la concessione del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, previsto dalla legge 25 aprile 1957, n. 305; lire 100.000.000 per il completamento della sede della Corte dei conti in via Baiamonti in Roma e lire 16.370.000.000 per provvedere:
- a)a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti nonche' al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;
- b)al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
- c)alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del 'decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
- d)alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del 2° comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
- e)agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsi i da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal 2° comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
- f)alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'art. 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
- g)alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;
- h)alle opere rimaste da eseguire nelle regioni colpite da alluvioni dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954, gia' previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636 ed alla concessione di contributi di cui alla legge stessa;
- i)al pagamento di maggiori oneri in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche straordinarie. Ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517 e successive disposizioni.
Testo vigente dal 31 ottobre 1962
