Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1962-63 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  • 1)sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000;
  • 2)concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'art. 1 e del 1° comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1950, n. 1005, lire 10.270.000.000, di cui:
  • a)per opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589, e dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 21, luglio 1956, n. 1005, lire 1.240.000.000, destinate, per lire 685.000.000 alla Italia meridionale e insulare;
  • b)per opere marittime da eseguirsi ai sensi dello art. 9 della citata legge n. 589, lire 200.000.000;
  • c)per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dello art. 10 della citata legge n. 589. modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 160.000.000, destinate per lire 50.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • d)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 4.300.000.000 destinate, per lire 2.150.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
  • e)per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'art. 6 della legge 29 luglio 1957 n. 634 e nell'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677: lire 4.100.000.000 destinate per lire 3.600.000.000 alle localita' di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950. On. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • f)per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione sistemazione e restauro degli archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 270.000.000.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-31;1500~art6 · fonte su Normattiva