Per l'esercizio finanziario 1963-64 e' autorizzata la spesa di lire 1.700.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1415~art7 · fonte su Normattiva