Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1963-1964 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
- 1)sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 249.350.000, di cui lire 99.350.000 a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498;
- 2)concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.470.000.000 di cui:
- a)per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000, all'Italia meridionale e insulare;
- b)per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000;
- c)per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
- d)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650.000.000, all'Italia meridionale e insulare;
- e)per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 800.000.000 destinate per lire 600.000.000 alle localita' di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1960, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f)per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000;
- 3)contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000;
- 4)contributi a favore dell'U.N.R.R.A. - Casas per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 30.000.000.
Testo vigente dal 31 ottobre 1963
