L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961 ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (appendice n. 1).

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-25;1210~art2 · fonte del testo