L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961 ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (appendice n. 1).
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
