L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1960-61, in lire 35.500.000.000.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1960-61, in lire 35.500.000.000.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1960-10-25;1210~art3 · fonte su Normattiva