[1]E' autorizzata l'assegnazione di lire 100.000.000 nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1956/57, per provvedere ai termini dell'art. 8 - primo comma - della legge 22 novembre 1954, n. 1127, alle spese di funzionamento della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington e della Sezione acquisti di cui agli articoli 1 e 3 della legge medesima.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 25 luglio 1956

[4]GRONCHI SEGNI - MEDICI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO

Testo vigente dal 31 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;765~art2 · fonte del testo