All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1959-60. La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960.

Testo vigente dal 9 settembre 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;702~art2 · fonte del testo