[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[3]PROMULGA la seguente legge:
[4]E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e Straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
