[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge:

[4]E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e Straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-18;1213~art1 · fonte del testo