[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge:

[4]E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-31;1508~art1 · fonte del testo