Sono autorizzate, per l'esercizio 1950-51, la spesa di lire 500.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero, e la spesa di lire 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.

Testo vigente dal 12 luglio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-06-19;446~art4 · fonte del testo