Sono autorizzate, per l'esercizio 1951-55, la spesa di lire 650.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e la assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di lire 100.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano.

Testo vigente dal 28 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;731~art4 · fonte del testo