Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1953-54, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro ai sensi del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684 e successive modificazioni e della legge 20 ottobre 1952, n. 1348.

Testo vigente dal 31 ottobre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;812~art5 · fonte del testo