Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1956-57, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro ai sensi del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684 e successive modificazioni e della legge 20 ottobre 1952, n. 1348.

Testo vigente dal 31 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-27;770~art4 · fonte del testo