Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'agricoltura e delle foreste, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, concernenti oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 125 del detto stato di previsione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1122~art2 · fonte su Normattiva