Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 34 dello stato di previsione annesso alla presente legge, il Ministro per l'industria e il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-18;1211~art2 · fonte del testo