Sono autorizzati:

  • a)l'accertamento e la riscossione, seconda le legge in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
  • b)il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziari medesimo, in conformita', dello stato di previsione annesso alla presente legge. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilanci dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla, appendice n. 3 della presente legge. I capitoli della, parte passiva, del bilancio suddetto a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto regio - decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-10-31;1332~art5 · fonte del testo