Sono autorizzati:

  • a)l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
  • b)il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita', dello stato di previsione annesso alla presente legge. Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nello elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Testo vigente dal 31 ottobre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1418~art2 · fonte del testo