Art. 3
Per l'esercizio finanziario 1948-49 sono autorizzate le seguenti spese: L. 1.004.000.000 per allestimento straordinario di armi e munizioni; L. 3.000.000.000 per acquisto e importazione di armi e munizioni; L. 2.000.000.000 per acquisto e allestimento di materiali del genio per le dotazioni degli enti e delle unita' dell'esercito; L. 3.000.000.000 per il ripristino e l'adattamento di immobili in uso all'esercito danneggiati per cause di guerra; L. 100.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, inscritto e non inscritto nel naviglio da guerra dello Stato; L. 500.000.000 per la liquidazione di spese residue relative alla gestione del naviglio requisito o noleggiato, inscritto e non inscritto nel naviglio da guerra dello Stato; L. 400.000.000 per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime; L. 300.000.000 per lavori portuali per il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali; L. 100.000.000 per il recupero di navi mercantili affondate nei porti; L. 200.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani (Marina); L. 600.000.000 per il ripristino e l'adattamento di immobili dell'aeronautica militare danneggiati dalla guerra; L. 265.000.000 per la sistemazione di nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, per l'acquisto ed espropriazione di immobili, nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti; L. 25.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani (Aeronautica); L. 70.000.000 per allestimento straordinario di armi e munizioni per i carabinieri; L. 2.000.000.000 per la liquidazione di forniture e servizi eseguiti per la guerra 1940-45 nonche' per spese (escluse quelle di personale) relative a servizi e prestazioni dipendenti dalla guerra (Esercito); L. 1.000.000.000 per la liquidazione di forniture e servizi eseguiti per la guerra 1940-45 nonche' per spese (escluse quelle di personale) relative a servizi e prestazioni dipendenti dalla guerra (Marina); L. 654.000.000 per la liquidazione di forniture e servizi eseguiti per la guerra 1940-45 nonche' per spese (escluse quelle di personale) relative a servizi e prestazioni dipendenti dalla guerra (Aeronautica).
Testo vigente dal 31 ottobre 1948
