Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese: L. 200.000.000, per l'allestimento e l'acquisto straordinario di armi e munizioni; L. 700.000.000 per l'acquisto e l'allestimento di materiali del genio per le dotazioni degli enti e delle unita' dell'esercito; L. 1.000.000.000 per il ripristino e l'adattamento di immobili dell'Amministrazione militare danneggiati per cause di guerra; L. 60.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera; L. 400.000.000 per l'assistenza, sanitaria dei reduci di guerra e partigiani (esercito); L. 68.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato inscritto e non inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato; L. 170.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani (marina); L. 1.154.000.000 per il ripristino e l'adattamento di immobili dell'Amministrazione aeronautica, il recupero di materiali da aeroporti danneggiati per cause di guerra il deminamento degli aeroporti danneggiati dalla guerra; L. 1.200.000.000 per la sistemazione di nuovi campi d'aviazione e campi di fortuna, l'acquisto e l'espropriazione di immobili, le nuove costituzioni demaniali e i nuovi impianti; L. 25.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani (aeronautica); L. 100.000.000 per l'allestimento straordinario di armi e munizioni per i carabinieri; L. 2.000.00 per premi di recupero di cose mobili di pertinenza dell'Amministrazione militare (esercito); L. 200.000.000 per le onoranze ai caduti e la manutenzione dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero; L. 100.000.000 per i contributi a carico dello Stato per la traslazione ai luoghi d'origine delle salme di militari e di civili italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45 e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione; L. 3.000.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di pertinenza dell'aeronautica militare.

Testo vigente dal 31 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-31;786~art3 · fonte del testo