La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio sono stabilite, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle annesse tabelle (appendice n. 1).

Testo vigente dal 31 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-31;1115~art6 · fonte del testo