La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio sono stabilite, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle annesse tabelle (appendice n. 1).
Testo vigente dal 31 ottobre 1951
