Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i servizi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, il fondo iscritto al capitolo n. 312 destinato al potenziamento della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52.

Testo vigente dal 31 ottobre 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-10-31;1115~art7 · fonte del testo