Per l'esercizio finanziario 1956-57, la somma di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1951, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto a i periodici accreditamenti Sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 20.000.000.
Testo vigente dal 23 luglio 1956
