Per l'esercizio finanziario 1960-61 la somma di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in Lire 20.000.000.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
