Per l'esercizio finanziario 1963-64 la somma di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 25.000.000.
Testo vigente dal 31 ottobre 1963
