[1]Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1954-55 le seguenti assegnazioni: lire 70.000.000 quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e da Corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici; lire 700.000.000 per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici; lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Universita', degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico; lire 2.300.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere la istruzione nel popolo; lire 1.300.000.000 quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili; lire 182.000.000 di cui ai capitoli dal n. 279 al n. 283 quali spese per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

[2]La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 luglio 1954

[4]EINAUDI

[5]SCELBA - GAVA - VANONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Testo vigente dal 14 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;631~art2 · fonte del testo