[1]Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1955-56 le seguenti assegnazioni: lire 70.000.000, quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e da Corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici; lire 20.000.000, quale concorso straordinario per l'ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della lettura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus; lire 700.000.000, per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici; lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Universita', degli istituti di istruzione superiore, degli Osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli Istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico; lire 1.040.000.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili; lire 30.000.000, per il recupero e il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale; lire 2.280.000.000, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599; lire 165.000.000, di cui ai capitoli dal n. 293 al n. 297, quali spese per i servizi gia' in gestione al soppressi Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 ottobre 1955

[2]GRONCHI SEGNI - GAVA - VANONI

[3]Visto, il Guardasigilli: MORO

Testo vigente dal 31 ottobre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-10-31;974~art2 · fonte del testo