L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice numero 1).

Testo vigente dal 17 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1208~art4 · fonte del testo