In relazione alle esigenze dei servizi delle nuove Direzioni generali istituite presso il Ministero delle finanze con l'articolo 1 della legge 19 luglio 1962, n. 959, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1963-64.

Testo vigente dal 17 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1208~art3 · fonte del testo