[1]E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 ottobre 1961

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - TAVIANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 31 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1126~artunico · fonte del testo