Le attribuzioni devolute, per gli ufficiali dell'Esercito, al Ministro per la difesa ed ai comandanti di Corpo d'armata o ai comandanti militari territoriali dalle leggi indicate nel precedente art. 1, sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali della Guardia di finanza, al Ministro per le finanze e al comandante generale del Corpo, salvo i casi in cui la presente legge stabilisca diversamente.

Testo vigente dal 24 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1089~art2 · fonte del testo