Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Testo vigente dal 24 dicembre 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1089~art1 · fonte del testo