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I sacerdoti cattolici che prestarono servizio in qualita' di cappellani militari durante la guerra 1915-18 possono essere iscritti, a domanda, nel ruolo di riserva di cui all'articolo 21 con il grado di assimilazione loro attribuito durante la prestazione del servizio in guerra. I sacerdoti iscritti nel ruolo di riserva ai sensi del comma precedente, che abbiano compiuto il 65° anno di eta', sono collocati in congedo assoluto.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art100 · fonte del testo