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Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di eta'.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art14 · fonte del testo