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I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unita' delle Forze armate dislocate fuori del territorio metropolitano. Nelle stesse condizioni di cui al comma precedente, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del Regolamento di disciplina militare, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti dal regolamento.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art24 · fonte del testo