Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il cappellano militare in aspettativa per infermita' puo' essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneita' a incondizionato servizio. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa puo' essere richiamato in servizio effettivo, purche' idoneo al servizio incondizionato, ed anche in deroga al disposto del penultimo comma dell'articolo 34.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art38 · fonte del testo