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La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani militari da collocare in disponibilita'. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni. Al cappellano militare in disponibilita' competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art40 · fonte del testo