Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il cappellano militare, che abbia compiuto il 62° anno di eta', cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Il cappellano militare, se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma 15 o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegne la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo. Al cappellano militare che cessa dal servizio per eta' con meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero con quindici o piu' anni di detto servizio, ma con meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art47 · fonte del testo