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Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 48 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo. Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al cappellano militare gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art49 · fonte del testo