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Il cappellano militare in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 44 e 45. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art60 · fonte del testo