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Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto ministeriale, su proposta dell'Ordinario militare.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art62 · fonte del testo